Art. 1.
(Competenze delle regioni e delle province autonome).

      1. Le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, e si attengono, per la commercializzazione, a quanto indicato dalla medesima legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
      2. È fatta salva la normativa vigente di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
      3. Le regioni esercitano le funzioni amministrative relative agli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.